Continuazione volontaria dell’assicurazione a partire dai 58 anni in caso di perdita del lavoro
La continuazione volontaria dell’assicurazione in caso di perdita del lavoro a partire dai 58 anni ha lo scopo di consentire alle persone interessate che vengono licenziate poco prima del pensionamento di mantenere il proprio livello nella previdenza professionale e di non dipendere da prestazioni complementari in un momento successivo.
Le persone assicurate di Previs che perdono il lavoro dopo il compimento dei 58 anni, ossia le persone il cui rapporto di lavoro viene sciolto dal datore o datrice di lavoro, possono stipulare una continuazione dell’assicurazione entro 30 giorni. Offriamo inoltre un’ulteriore flessibilità, in quanto il salario AVS da assicurare può essere fissato a un livello più basso, con conseguente riduzione dei contributi.
Domande e risposte
Potete scegliere in quale forma deve continuare il piano di previdenza esistente presso il datore o datrice di lavoro precedente. Offriamo le seguenti possibilità:
- Prestazioni di rischio basate sull’ultimo salario AVS valido
- Prestazioni di rischio basate su un salario AVS inferiore
- Prestazioni di rischio e di vecchiaia basate sull’ultimo salario AVS valido
- Prestazioni di rischio e di vecchiaia basate su un salario AVS inferiore
Il piano di previdenza del datore o datrice di lavoro precedente per l’assicurazione dei rischi e la soluzione di risparmio non può essere modificato. Tuttavia, il salario AVS assicurato può essere adeguato alle esigenze e alle possibilità finanziarie della persona assicurata volontariamente. Il salario AVS può essere adeguato al 1º gennaio dell’anno successivo.
La persona assicurata volontariamente deve versare il 100% dei contributi che, a seconda della soluzione previdenziale scelta, comprendono:
- Contributi di rischio e di risparmio nonché costi amministrativi
- Contributi di rischio e costi amministrativi
Se ha luogo un risanamento della cassa di previdenza, la persona assicurata si fa carico in caso di contributi di risanamento solo della quota del lavoratore o lavoratrice.
Nel migliore dei casi, quando la persona assicurata trova nuovamente un’occupazione. La prestazione d’uscita viene quindi trasferita alla cassa pensione del nuovo datore o datrice di lavoro. Altrimenti la continuazione dell’assicurazione termina con il pensionamento. In questo caso la prestazione di vecchiaia può essere percepita sotto forma di rendita, di capitale o di fruizione mista di rendita e capitale. Inoltre, la persona assicurata volontariamente ha la possibilità di disdire in qualsiasi momento la continuazione dell’assicurazione con effetto dalla fine del mese.
Se la continuazione dell’assicurazione è durata per più di due anni, le prestazioni di vecchiaia vengono versate solo sotto forma di rendita. Inoltre, a partire da questo momento, la prestazione d’uscita non può più essere utilizzata per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno per la proprietà d’abitazioni (PPA). Per contro, i prelievi anticipati PPA già effettuati possono essere rimborsati ed è possibile continuare a effettuare riscatti nella previdenza professionale.
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