Prestazioni per superstiti in caso di decesso

In caso di decesso

In caso di decesso, le persone superstiti possono richiedere le seguenti prestazioni:

  • Rendita per coniugi
  • Rendita per coniugi divorziati
  • Rendita per conviventi
  • Rendita per orfani
  • Capitale in caso di decesso (se la persona deceduta non percepiva una rendita di vecchiaia)
  • Capitale supplementare in caso di decesso (se la persona deceduta non percepiva una rendita di vecchiaia)

Domande e risposte

Per consentire una rapida verifica del diritto alle prestazioni, consigliamo di segnalare un decesso il prima possibile, nonostante il momento difficile.

Per le persone assicurate attive, la segnalazione deve essere effettuata dal datore o datrice di lavoro. Se la persona deceduta percepiva già una rendita, le persone superstiti possono effettuare la notifica utilizzando il modulo «Notifica di un decesso» . Dopo la verifica delle prestazioni, le persone superstiti verranno informate sui loro ulteriori diritti.

In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendita, il o la coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi. L’ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano previdenziale.

Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendita, il o la coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita. L’ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi attuariali. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta. Se la persona avente diritto decede prima della presentazione della dichiarazione scritta, verrà erogata esclusivamente la rendita per superstiti.

Le persone conviventi, anche dello stesso sesso, hanno diritto a una rendita per conviventi. Per il diritto alle prestazioni, la persona assicurata deve presentare in vita la «Notifica di unione domestica». Maggiori informazioni in merito sono disponibili nel capitolo Matrimonio e unione domestica.

Per la fruizione di una rendita per conviventi devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • Le due persone conviventi non sono imparentate tra loro (art. 95 CC)
  • e al momento del decesso non sono né sposate né in unione domestica registrata o di altro tipo e
  • le persone conviventi sono in grado di dimostrare di aver convissuto ininterrottamente negli ultimi 5 anni prima del decesso, ossia di aver vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia
  • o la persona convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e ha convissuto fino al decesso della persona convivente in comunione domestica
  • e la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione
  • e la persona convivente non percepisce alcuna rendita per coniugi, per vedove, per vedovi o per conviventi da un’assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza
  • e non ha neppure percepito prestazioni in capitale in luogo di una simile rendita.

Se la persona assicurata deceduta lascia figli aventi diritto, questi hanno diritto a prestazioni per superstiti (rendita per orfani).

Il o la coniuge ha di norma diritto alle prestazioni per superstiti. Tuttavia, se ha più di 15 anni in meno della persona assicurata, le prestazioni vengono ridotte. Se il matrimonio viene contratto dopo l’invalidità o il pensionamento, il diritto sussiste solo se il coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli o se il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di rendita d’invalidità decede prima del pensionamento e l’avere di vecchiaia disponibile non è completamente utilizzato o non lo è affatto per il finanziamento delle prestazioni per superstiti, è esigibile un capitale in caso di decesso.

Indipendentemente dal diritto successorio, le persone superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell’ordine stabilito dall’attuale regolamento di previdenza.

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