Riduzione dei rischi

Con una buona prevenzione è possibile ridurre i rischi. Tuttavia, una malattia o un infortunio possono comunque verificarsi e causare un’assenza dal posto di lavoro.

Chi è assente ripetutamente o per un periodo prolungato dal lavoro affronta una sfida personale, ma non è lasciato solo in questa situazione: anche dopo un’assenza prolungata, l’obiettivo rimane il ritorno al posto di lavoro ogniqualvolta possibile. Un supporto mirato alle necessità aiuta a riprendere l’attività lavorativa più rapidamente. Chi si ammala o subisce un infortunio continua a percepire il salario per un certo periodo, fino al subentro di eventuali prestazioni assicurative. L’obbligo di pagamento dei contributi alla cassa pensione cessa dopo un periodo di attesa (esenzione dal pagamento dei contributi). Presso Previs Previdenza, il periodo di attesa è di tre mesi.

Domande e risposte

La legge non stabilisce a partire da quale momento occorre presentare un certificato medico in caso di assenza dal lavoro. A tal fine è determinante la regolamentazione del datore o della datrice di lavoro. Se l’incapacità lavorativa si protrae nel tempo, il datore o datrice di lavoro ne dà notifica all’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o all’assicurazione contro gli infortuni (nel primo mese dopo il subentro dell’incapacità lavorativa) e alla cassa pensioni (al più tardi dopo 30 giorni). La notifica all’assicurazione per l’invalidità (AI) è effettuata dal lavoratore o lavoratrice (al più tardi dopo sei mesi). Una richiesta tempestiva all’AI è importante per evitare eventuali perdite di rendita dovute a richiesta tardiva e per consentire all’AI di intervenire rapidamente e di adottare i provvedimenti idonei. La valutazione del diritto alla rendita da parte dell’ufficio AI può richiedere diversi mesi, in alcuni casi addirittura anni.

Come in altri ambiti dell’assicurazione sociale, le persone assicurate hanno un obbligo di collaborare (trasmettere le informazioni necessarie). Se si sottraggono a tale obbligo, le prestazioni possono essere sospese o negate.

I datori e datrici di lavoro hanno un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia: con essa, i lavoratori e lavoratrici continuano a percepire il salario (stabilito nel contratto di lavoro, di solito l’80%) per 720 o 730 giorni di malattia nell’arco di 900 giorni, a seconda dell’assicurazione. Di norma, le prestazioni assicurative iniziano dopo un periodo di attesa di 30 giorni. Durante il periodo di attesa, i datori e datrici di lavoro sono tenuti a pagare il salario.

A partire dal terzo giorno successivo all’infortunio (professionale o non professionale), le persone impiegate ricevono un’indennità giornaliera pari all’80 percento del loro salario. L’indennità giornaliera viene corrisposta fino a quando la persona assicurata non è pienamente abile al lavoro o fino a quando non viene concessa una rendita d’invalidità.

In caso di incapacità lavorativa prolungata, informatevi presso il vostro datore o datrice di lavoro in merito a eventuali offerte del management della salute in azienda. Previs collabora in tal senso con PK Rück. Se sussiste un potenziale sufficiente per il reinserimento, un sostegno efficace può venire dal cosiddetto Case Management o dal Base Management.

Sì, in linea di massima i datori e datrici di lavoro e le persone assicurate hanno diritto a un esonero dal pagamento dei contributi. Il periodo d’attesa a tal fine è pari a tre mesi ed è stabilito nel regolamento di previdenza (art. 19.4).

L’esonero dal pagamento dei contributi si applica per la durata di un’incapacità lavorativa attestata a causa di malattia o infortunio di almeno il 40%.

L’esonero dal pagamento dei contributi termina quando la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa, l’incapacità lavorativa è inferiore al 40% o il rapporto di lavoro viene sciolto.

L’assicurazione per l’invalidità determina se e in che misura esiste un’invalidità.

Previs rimane in attesa della decisione definitiva dell’AI e, in caso di diritto, corrisponde la rendita d’invalidità dopo un periodo d’attesa definito nel piano previdenziale.

La rendita d’invalidità di Previs è dovuta non prima della scadenza della continuazione del versamento del salario o dell’indennità giornaliera di malattia.

In caso di incapacità al guadagno per malattia: il grado d’invalidità è accertato dall’AI. L’ammontare della rendita d’invalidità dipende dal piano previdenziale ed è visibile sul certificato d’assicurazione.

Grado d'invalidità dell'AI

Diritto alla rendita in % della rendita totale

40%

25.0%

41%

27.5%

42%

30.0%

43%

32.5%

44%

35.0%

45%

37.5%

46%

40.0%

47%

42.5%

48%

45.0%

49%

47.5%

50%-69%

corrisponde al grado AI effettivo

dal 70%

rendita d’invalidità totale

In caso di incapacità al guadagno per infortunio: la cassa pensione versa le prestazioni solo se le prestazioni pensionistiche annue versate dall’AI e dall’assicurazione contro gli infortuni coprono insieme meno del 90% del presunto mancato salario.

In linea di principio, la cassa pensione riduce le prestazioni se queste, insieme ad altre entrate computabili, superano il 90% del presunto mancato salario (art. 24.1 del regolamento di previdenza).

Il diritto permane fino alla cessazione dell’invalidità, al decesso della persona invalida o al raggiungimento dell’età di riferimento. Al raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita d’invalidità viene convertita in rendita di vecchiaia. A tal fine, la cassa pensione tiene un conto passivo per tutta la durata dell’incapacità al guadagno. I contributi di risparmio della persona assicurata e del datore o datrice di lavoro (secondo il piano previdenziale) sono pagati dalla cassa pensione in base al grado di incapacità al guadagno.

Chi percepisce una rendita d’invalidità di Previs ha diritto a una rendita per figli per ciascun figlio o figlia. Tale diritto sussiste fino al compimento dei 18 anni. Se il figlio o figlia si trova in formazione (definizione secondo le disposizioni dell’AVS) o ha un’invalidità almeno al 70% secondo l’AI, il diritto dura fino al compimento dei 25 anni. L’ammontare della rendita per i figli e figlie aventi diritto è definito nel rispettivo piano previdenziale.

Trovate informazioni dettagliate al riguardo alla voce «Decesso»

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