Notifica di convivenza

A prescindere dal fatto che scegliate la convivenza, il matrimonio o l’unione domestica registrata: notificateci la vostra forma di vita comune.

Le unioni domestiche e le convivenze, comprese quelle tra persone dello stesso sesso, sono da noi equiparate ai matrimoni. Questo vale se entrambi i partner non sono sposati e la convivenza in un’economia domestica comune dura da almeno cinque anni o se si deve provvedere a uno o più figli comuni.

Domande e risposte

È importante sapere che non sussiste alcun diritto automatico regolamentare alle prestazioni. Affinché il o la convivente possa essere tenuto/a in considerazione in caso di decesso della persona assicurata, è necessario osservare le disposizioni regolamentari. La «notifica di convivenza» deve avvenire quando entrambi i conviventi sono in vita e prima che avvenga la fruizione iniziale o sorga il diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione.

Questa notifica avviene di norma tramite il datore o datrice di lavoro. Ovviamente potete effettuare la notifica anche personalmente.

Al momento del matrimonio civile / della registrazione dell‘unione domestica vengono stabiliti i rispettivi averi di vecchiaia (prestazione di libero passaggio).

La base per una cessione dei fondi previdenziali è sempre una sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato. I pagamenti al o alla coniuge divorziato/a possono essere nuovamente versati dagli assicurati o assicurate attivi, con un’agevolazione fiscale, all’istituto di previdenza (riscatto).

Trovate informazioni dettagliate in merito in «Caso di decesso»

Domande sulla vostra soluzione previdenziale?

Siamo a vostra disposizione

Donne e previdenza

Per essere ben preparati finanziariamente alla terza fase della vita, conviene occuparsi per tempo della propria previdenza per la vecchiaia. Questo vale soprattutto per le donne, che percepiscono ancora rendite molto più basse rispetto agli uomini.

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