Finanziamento della proprietà abitativa per uso proprio con i fondi della previdenza professionale

Dall’entrata in vigore della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP), le persone assicurate possono impiegare una parte della loro previdenza professionale per il finanziamento della proprietà d’abitazioni.

Le disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d’abitazioni prevedono due possibilità: da un lato la costituzione in pegno e dall’altro il prelievo anticipato delle prestazioni previdenziali o di libero passaggio. È possibile impiegare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno dei fondi della cassa pensione per

  • l’acquisto di una proprietà d’abitazioni occupata stabilmente dalla persona assicurata (non case di vacanza o seconde case);
  • la costruzione di una proprietà d’abitazioni occupata stabilmente dalla persona assicurata (non case di vacanza o seconde case);
  • la trasformazione/ristrutturazione di una proprietà d’abitazioni occupata stabilmente dalla persona assicurata (non case di vacanza o seconde case);
  • l’ammortamento volontario di ipoteche su immobili occupati personalmente;
  • l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili, se uno degli appartamenti è occupato personalmente.

I fondi della previdenza professionale non possono invece essere utilizzati per finanziare la manutenzione ordinaria della proprietà d’abitazioni o per pagare gli interessi ipotecari.

Domande e risposte

Con la costituzione in pegno, il capitale di previdenza viene vincolato per la proprietà abitativa per uso proprio. I fondi restano quindi a Previs. La costituzione in pegno non apporta capitale proprio supplementare e non ha effetti diretti sulle prestazioni previdenziali, a meno che non si debba procedere a una realizzazione del pegno. La costituzione in pegno ha principalmente gli obiettivi seguenti:

  • garanzie supplementari nei confronti dei creditori ipotecari
  • possibile ottenimento di una riduzione degli interessi sulle ipoteche subordinate
  • differimento dei pagamenti degli ammortamenti

Fino all’età di 50 anni, l’ammontare del capitale disponibile corrisponde all’avere di vecchiaia al 31 dicembre dell’anno precedente e alla prestazione di libero passaggio versata nell’anno in corso. Le persone assicurate che hanno superato i 50 anni possono percepire al massimo la prestazione di libero passaggio cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni o – se questa è superiore – la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

A differenza della costituzione in pegno, il prelievo anticipato aumenta il capitale proprio. I fondi della casse pensione vengono spostati dalla cassa pensione alla proprietà d’abitazioni. Le prestazioni assicurate corrispondenti si riducono di conseguenza. La responsabilità per la riduzione delle prestazioni previdenziali ricade quindi su chi effettua il prelievo anticipato. Le prestazioni aumenteranno nuovamente solo dopo l’avvenuto rimborso del prelievo anticipato. L’importo in franchi nel singolo caso dipende dall’età al momento del rimborso e dall’ammontare dell’importo da rimborsare. Con la stipula di un’assicurazione complementare è possibile compensare le riduzioni delle prestazioni in caso di decesso e invalidità. Previs non offre tali assicurazioni complementari. Le riduzioni individuali delle prestazioni possono essere assicurate presso le compagnie di assicurazione sulla vita.

Fino all’età di 50 anni, l’ammontare del capitale disponibile corrisponde all’avere di vecchiaia al 31 dicembre dell’anno precedente e alla prestazione di libero passaggio versata nell’anno in corso. Le persone assicurate che hanno superato i 50 anni possono percepire al massimo la prestazione di libero passaggio cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni o, se questa è superiore, la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Il prelievo anticipato può essere effettuato ogni cinque anni, ma al massimo tre anni prima dell’età di riferimento. L’importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20’000.00.

Per il prelievo anticipato/la costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare all’istituto di previdenza la «Richiesta per il prelievo anticipato dei fondi della previdenza professionale» o la «Richiesta per la costituzione in pegno dei fondi della previdenza professionale», dimostrando per quale scopo saranno utilizzati i fondi. Su richiesta, l’istituto di previdenza informa le persone assicurate in merito a

  • capitali previdenziali disponibili per la proprietà d’abitazioni
  • riduzione delle prestazioni correlata a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno
  • possibilità di colmare una lacuna nella protezione previdenziale dovuta al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno

Naturalmente restiamo a disposizione delle nostre persone assicurate anche per altre informazioni.

Nei casi seguenti, l’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi all’istituto di previdenza:

  • in caso di vendita della proprietà d’abitazioni
  • se vengono concessi diritti sulla proprietà d’abitazioni che equivalgono sul piano economico a una vendita
  • in caso di decesso della persona assicurata, se non sono esigibili prestazioni previdenziali

In caso di vendita della proprietà d’abitazioni, l’obbligo di rimborso è limitato al ricavo. Come ricavo s’intende il prezzo di vendita dedotti i debiti assistiti da garanzia ipotecaria e le tasse imposte al venditore dalla legge.

La persona assicurata può rimborsare l’importo prelevato in anticipo in qualsiasi momento fino all’insorgere del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un caso di previdenza o fino al versamento in contanti della prestazione di uscita. L’importo minimo per il rimborso del prelievo anticipato è di CHF 10’000.00.

L’istituto di previdenza concede alla persona assicurata, in caso di rimborso, un diritto alle prestazioni superiore in base al relativo regolamento.

In caso di versamento del prelievo anticipato o dell’importo della realizzazione del pegno, la persona assicurata può richiedere il rimborso delle imposte pagate per il prelievo anticipato o per la realizzazione del pegno. L’istituto di previdenza annuncia il rimborso entro 30 giorni all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

L’istituto di previdenza paga il prelievo anticipato al più tardi sei mesi dopo la rivendicazione. Se però la liquidità dell’istituto di previdenza è a rischio, il pagamento può essere rinviato.

Per l’esecuzione di un prelievo anticipato richiediamo una tassa amministrativa di CHF 400.00 per caso. Le spese per l’annotazione della limitazione del diritto d’alienazione sono comprese in questo importo. Per il trattamento di una costituzione in pegno richiediamo una tassa amministrativa di CHF 200.00 per caso. Queste tasse sono fatturate separatamente e vanno corrisposte per la verifica della richiesta di prelievo anticipato o costituzione in pegno.

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